Talvolta, parlando di codice della strada, si è sentito parlare di “obbligatorietà in solido”. Quando si fa riferimento a questa dicitura si sta parlando della articolo 196 del Codice della Strada che riguarda proprio l'”obbligato in solido” ovvero l’obbligatorietà di comunicare tutti i dati riguardanti l’infrazione stradale avvenuta.
A cosa si riferisce l’articolo 196 obbligato in solido
A chiarire questo punto è la sentenza 3655 pubblicata dalla Corte di Cassazione il 24 febbraio del 2016. In questa sentenza si ribadisce proprio quel filo che lega la pubblica amministrazione alla Corte di Cassazione stessa stringendole in una collaborazione e sottolineando la necessità che il proprietario del veicolo comunichi tutti i dati di colui che era presente nel momento dell’infrazione stradale e che guidava il veicolo.
Questa è una sentenza molto importante affinché tutti i dati vengano comunicati nel modo corretto, così come i provvedimenti. Gli articoli 126 bis e 196 sono due articoli da prendere in considerazione in correlazione al principio di specialità, che viene proprio dettato del Codice della Strada stesso.
La regolamentazione del Codice della Strada
L’articolo 126 bis riguarda la patente a punti. In particolar modo sancisce il fatto che l’organo di vigilanza da cui dipende l’agente che ha verificato e verbalizzato la violazione del codice preveda una perdita di punti. È necessario che questa comunicazione venga data entro 30 giorni dalla contestazione avvenuta e deve essere rivolta all’anagrafe nazionale di tutti coloro che sono abilitati alla guida di un veicolo.
La contestazione viene considerata completamente definita nel momento in cui avviene il pagamento della sanzione amministrativa; Oppure quando sono conclusi tutti i procedimenti riguardante i ricorsi amministrativi o giurisdizionali. Il termine dei 30 giorni inizia nel momento in cui l’organo di polizia viene a conoscenza dell’avvenuto pagamento della sanzione amministrativa. La sanzione viene emanata a carico esclusivo del conducente poiché è lui il vero responsabile della violazione.
Nel caso in cui il proprietario del veicolo non corrispondesse al conducente il proprietario, oppure chiunque altro sia obbligato in solido proprio in base all’articolo 196, deve necessariamente fornire all’organismo di polizia tutti i dati di colui che ha commesso l’infrazione. Nel momento in cui il proprietario del veicolo non fornisce tutti i dati necessari riguardanti il conducente del veicolo, egli è obbligato a pagare una sanzione che può oscillare tra i 250 ai €1000. Il proprietario del veicolo, a meno che non dimostri che esso ha circolato contro la sua volontà, è tenuto a pagare la sanzione amministrativa.
Dunque, nel caso in cui si verifichi un’infrazione e venga verbalizzata, è necessario che vengano tempestivamente comunicati tutti i dati di colui che era alla guida del veicolo e del possessore dello stesso. È infatti importante risalire a chi era alla guida del veicolo e ha commesso l’infrazione, proprio perché la sanzione sia attiva e in qualche modo risulti efficace. Tuttavia, qualora non si verificasse, l’organo di vigilanza provvederà a sanzionare ulteriormente il proprietario in solido del veicolo, che avrebbe dovuto comunicare tutti i dati necessari per la sanzione. L’obbligatorietà in solido è quella che garantisce che la sanzione venga applicata e che riconosce il proprietario del veicolo.