L’amministratore di condominio è una figura professionale che si diffonde sempre di più in Italia, sia per alcuni obblighi imposti dalla legge, sia per le complessità legate alla gestione di condominio che, molto spesso, i semplici condomini non riescono a rispettare.
Secondo la legge, la nomina di un amministratore di condominio è obbligatorio quando il numero dei condomini sia superiore ad 8 e dovrebbe essere effettuata attraverso un’assemblea. Se questa non è possibile, la nomina deve essere effettuata dall’autorità giudiziaria su ricorso di 1 o più condomini.
In questo articolo vedremo nel dettaglio come si nomina un amministratore di condominio e quando è possibile effettuare la revoca.
La nomina di un amministratore di condominio
L’amministratore di condominio deve essere capace di gestire ed amministrare il condominio, al fine di evitare possibili divergenze tra i fruitori delle parti comuni. I principali requisiti di un amministratore, secondo le previsioni legislative, sono: aver ottenuto un titolo di studio di diploma di scuola superiore, aver frequentato corsi di formazione, essere qualificato ed essere in possesso di requisiti morali e legali per poter emettere documentazione fiscalmente valida del suo compenso.
Per svolgere l’attività di amministratore di condominio bisogna godere dei diritti civili, non essere condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione per un massimo di cinque anni. Non bisogna essere stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, non bisogna essere interdetti o inabilitati e il nome del soggetto non deve risultare annotato nell’elenco dei protesti cambiari.
La perdita dei requisiti di un amministratore, causa l’immediata cessazione dell’incarico. Il codice civile prevede che i condomini possano nominare ed effettuare una revoca amministratore condominio.
La revoca di un amministratore di condominio
L’amministratore di condominio svolge la sua funzione per un anno e allo scadere della nomina è previsto un rinnovo automatico, salvo revoca. In caso di quest’ultima, nella stessa riunione di condominio quale è deliberata la revoca, deve essere nominato anche il successore.
All’amministratore viene comunque riconosciuta la facoltà di rinunciare all’incarico in qualsiasi momento. In caso di dimissioni, l’amministratore deve informare delle sue intenzioni i condomini nella medesima lettera con cui procede alla convocazione dell’assemblea, al fine di permettere ai rappresentanti di reperire tutte le informazioni necessarie per procedere alla nomina di un nuovo amministratore.
I condomini possono chiedere la convocazione dell’assemblea per revocare il mandato all’amministratore, ogni qualvolta siano emerse gravi irregolarità fiscali oppure la non ottemperanza ai suoi obblighi fiscali. In caso di mancata revoca da parte dell’assemblea, è possibile rivolgersi al giudice. Si costituiscono gravi irregolarità le seguenti azioni:
- Omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale;
- Il rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;
- La mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi o di deliberazioni dell’assemblea;
- La mancata apertura ed utilizzazione del conto condominiale;
- L’inottemperanza agli obblighi di cui all’art. 1130, n. 6, 7 e 9, quali: la tenuta del registro anagrafe condominiale, del registro verbali di assemblea, e all’obbligo di fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione dello stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle liti in corso.
Quando si assiste ad una revoca dell’amministratore, quest’ultimo deve immediatamente consegnare tutti i documenti che sono in suo possesso relativi al condominio.