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Visita fiscale insegnanti: in quali orari avviene? Chi la manda?

I dipendenti, sia pubblici che privati, che si ammalano possono godere dei permessi per malattia. Durante la malattia, però, il lavoratore può essere soggetto alla cosiddetta visita fiscale. Queste visite, effettuate da parte del personale INPS, seguono specifiche fasce orarie e si svolgono secondo modalità prestabilite. Ma cosa accade in caso di visita fiscale insegnanti? Ci sono differenze rispetto agli altri lavoratori? Ecco tutto quello che dovete sapere.

Visita fiscale insegnanti: come funziona?

Iniziamo subito con uno degli aspetti più rilevanti e che, senza ombra di dubbio, interessano in misura maggiore gli insegnanti che restano a casa in malattia. Nel caso di visita fiscale insegnanti le fasce orarie si potrebbe pensare che differiscano rispetto a quelle degli altri lavoratori. Come vedremo più avanti, infatti, le fasce orarie delle visite INPS non sono uguali per tutti.

Nonostante gli orari possano quindi essere differenti, tutti i dipendenti in malattia hanno l’obbligo di rispettare le fasce orarie di riferimento e quindi farsi trovare presenti presso l’indirizzo indicato. A tal proposito, vale la pena specificare che è possibile comunicare al medico di base un indirizzo diverso da quello di residenza. L’importante è trascorrere il periodo di malattia presso l’indirizzo indicato affinché siate reperibili da parte del medico INPS.

Fasce orarie visita fiscale insegnanti

Per quanto riguarda la visita fiscale insegnanti, gli orari in cui è obbligatorio rimanere in casa sono i seguenti:

  • Mattina: dalle 9 alle 13
  • Pomeriggio: dalle 15 alle 18

Tali orari non si applicano, ovviamente, nel caso in cui sia necessario sottoporsi a visite specialistiche, esami diagnostici, terapie e altri trattamenti medici relativi alla malattia. In questi casi, però, l’assenza deve essere giustificata tramite certificati e dichiarazioni che attestino l’assenza da casa dell’insegnante in malattia in quell’orario. Bisogna specificare che questi orari si applicano 7 giorni su 7, anche durante il fine settimana e i giorni festivi.

Questo per quanto riguarda gli orari della visita fiscale insegnanti. Gli altri dipendenti, ovvero per esempio quelli privati, non devono sottostare agli stessi orari di reperibilità. Per quest’ultima categoria le fasce orarie vanno infatti dalle 10 alle 12 per la mattina e dalle 17 alle 19 per il pomeriggio.

È importante specificare che, al contrario di quanto avveniva fino a qualche anno, ad oggi la visita fiscale insegnanti da parte dell’INPS può avvenire più di una volta durante la malattia. Anzi: il medico INPS può anche visitare lo stesso insegnante in malattia più volte in una giornata, sempre nelle fasce di reperibilità.

Come avvengono le visite fiscali e chi le manda

Come sappiamo, l’Ente che si occupa di gestire le visite fiscali insegnanti e non è l’INPS. Più nello specifico, a partire dal 2017, il Polo Unico per le visite fiscali, attraverso il quale l’INPS può effettuare le Visite Mediche di Controllo (VMC).

Sia i datori di lavoro pubblici che quelli privati possono quindi usufruire di questo servizio, che permette loro di richiedere la visita fiscale per i propri dipendenti. Attraverso questo tipo di visita medica i datori di lavoro possono accertarsi circa le condizioni di salute dei dipendenti in malattia. Ciò non toglie che alcune visite fiscali possono anche essere decise d’ufficio, ovvero senza che ci sia una richiesta ufficiale da parte del datore di lavoro, ma solo a fini di controllo.

Visita fiscale insegnanti: sanzioni in caso di assenza

Cosa succede però nel caso in cui non ci troviamo in casa al momento dell’arrivo del medico INPS? Se, come già accennato, ci siamo spostati per una visita o per trattamenti relativi alla malattia, questi possono essere certificati dalla struttura sanitaria per fornire una giustificazione dell’assenza all’INPS. I documenti dimostranti i motivi sanitari dell’assenza possono essere trasmessi entro 15 giorni. In assenza, si può incorrere in sanzioni.

Se alla prima visita si è assenti, si incorre in una sanzione per assenza ingiustificata. Nel caso in cui ciò dovesse ripetersi, il lavoratore si vedrà decurtata una parte dello stipendio (del 100% per i primi dieci giorni di malattia e del 50% per i giorni successivi). Alla terza visita “mancata” il lavoratore perde l’indennità fino alla fine del periodo di malattia. Nei casi più gravi si può arrivare al licenziamento.

 

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