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Art 218 cds: sanzione accessoria e restituzione della patente sospesa

Che cosa prevede la modifica apportata al nuovo Codice della Strada, sancito da Decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285? La norma sancisce la sanzione accessoria e la restituzione della patente sospesa. Per comprende a meglio l’Art 218 cds occorre approfondire nel dettaglio quanto sancito all’interno del decreto.

Sanzione accessoria della sospensione della patente

L’Art 218 cds regola la sanzione accessoria della sospensione e restituzione della patente. Il decreto si suddivide in quattro differenti punti specifici. In caso di sanzione accessoria il nuovo Codice della Strada prevede la sospensione della patente per un periodo di tempo determinato. La patente viene ritirata da un agente di Polizia a seguito della verifica della violazione.

In questo caso il guidatore può ricevere un permesso provvisorio per il deposito del veicolo indicato al momento dell’infrazione. Al momento del ritiro della patente l’organo addetto provvederà all’invio della stessa e di una copia del verbale presso la prefettura del territorio entro 5 giorni lavorativi. In assenza di un sinistro, oppure guida in stato di ebrezza, il guidatore potrà presentare un’istanza presso il prefetto, per ottenere un permesso di guida in determinate fasce orarie.

Il permesso si riferisce soltanto alle esigenze professionali del conducente al quale è stata sospesa la patente di guida, in condizioni per le quali non si rivela possibile avvalersi dei mezzi pubblici. Entro 14 giorni dal ricevimento della documentazione il prefetto stabilisce le tempistiche di sospensione della patente, sulla base dell’infrazione commessa.

In caso di permesso provvisorio, specifico per le esigenze professionali, l’interessato sarà informato in maniera istantanea. Il permesso stabilirà fasce orarie e giorni specifici, escludendo qualsiasi attività extra-lavorativa. Tale ordinanza viene inoltre comunicata all’anagrafe degli abilitati alla guida, secondo quanto previsto dall’articolo 226, comma 11.

In caso di mancata ricezione dell’ordinanda di sospensione della patente di guida, entro 15 giorni dalla violazione, il titolare può richiedere la restituzione del documento presso la prefettura. In conseguenza alla storia delle violazioni del titolare della patente anche la durata della sospensione può essere soggetta a diverse variazioni. La restituzione della patente di guida viene comunicata all’anagrafe degli abilitati ad opera del prefetto. In caso di violazione durante la sospensione della patente di guida, immettendosi in strada abusivamente, sono previste sanzioni da 2.006 euro, fino a 8.025 euro. 

Oltre alla multa saranno applicate anche le sanzioni accessorie sulla revoca della patente e il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi. In caso di ulteriori violazioni durante il periodo di fermo il nuovo Codice della Strada prevede la confisca amministrativa del veicolo.

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